Il matrimonio è definito nel Codice di diritto canonico nel Libro VII ai canoni 1065 -1165. Il canone 1055 stabilisce che ”Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”. Il matrimonio, pertanto è innanzitutto un sacramento e gode di due proprietà vale a dire, l’unicità (ci si sposa una volta sola) e l’indissolubilità. Il vincolo pertanto rimane unico una volta contratto “valido matrimonio”, con la stessa persone e in maniera permanente fino a che entrambi i coniugi rimangono in vita.
Il matrimonio fa nascere diritti e doveri nei confronti degli sposi tra loro, ma anche nei confronti della Chiesa. Per la Chiesa cattolica il matrimonio canonico è ordinato alla procreazione e all’educazione della prole, secondo quanto detto nel libro della Genesi “Crescete e moltiplicatevi”.
Impedimento al matrimonio ovviamente l’impotenza copulandi. Ma se - nel caso di un paraplegico - l’impotenza è supposta, allora, l’articolo 1084 stabilisce che: “Se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo”.